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giovedì 31 gennaio 2013

LE TASSE SULLA CASA




Art. 47 della Costituzione Italiana: La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme. Favorisce l’accesso del risparmio popolare, alla proprietà dell’abitazione….

Il signor Bianchi ha risparmiato: vacanze in campeggio, niente rinnovo del guardaroba tutti gli anni, spesa al discount, ha smesso di fumare… e si è acquistato una casa. Su quella casa, frutto dei suoi risparmi, tutelati dalla Costituzione, il signor Bianchi deve pagare le tasse.
Il signor Rossi non ha una casa di proprietà, passa le vacanze in albergo e si gode la vita. Il signor Rossi non ha… risparmi tassabili.
Qualcuno mi spiega come leggere l’art. 47 della Costituzione Italiana?
A mio avviso le tasse sulla casa (IMU, ICI) sono incostituzionali in quanto colpiscono il patrimonio (risparmio) e non il reddito.

Quella che segue è una lettera che avevo inviato al Difensore civico del mio Comune sui criteri di applicazione dell’ICI, ma che attualmente sono applicati anche per l’IMU. A parole, tutti mi davano ragione. 

           “Il giorno 15 luglio 2004 consegnavo all’Ufficio Tributi del mio comune il modulo di variazione ICI avendo acquistato un appartamento da adibire ad abitazione principale.Contestualmente chiedevo il conteggio della quota di pagamento a mio carico per il secondo semestre 2004: mi risposero che avevo tempo fino al 20 dicembre per perfezionare la pratica. Essendo già residente e dovendo denunciare all’anagrafe il solo cambio di indirizzo, mi comunicano che l’operazione avrebbe avuto effetto immediato, dietro una mia semplice dichiarazione verbale. Nessuna verifica da parte dei Vigili Urbani. E’ il 10.8.2004. Il 29 novembre all’Ufficio Tributi mi informano che, non avendo fatto contestualmente al rogito anche il cambio di indirizzo, per il mese di luglio l’aliquota applicata sarebbe stata quella ordinaria del sette per mille, nessuna agevolazione, nessuna detrazione. In quel mese l’appartamento non era considerato abitazione principale avendo dichiarato il cambio di indirizzo il 10 agosto.
Alla stipula del rogito, per usufruire delle agevolazioni fiscali si deve dichiarare:
-        di voler stabilire entro 18 mesi la propria residenza nel Comune dove è ubicato l’immobile oggetto   dell’atto,
-         di non possedere altro fabbricato idoneo ad abitazione,
-         di voler adibire a propria abitazione principale l’unità abitativa acquistata.
Anche nella stipula dei contratti delle varie utenze domestiche si concede un termine di 60 giorni per regolarizzare gli eventuali trasferimenti e non perdere le agevolazioni.
Perché quanto sopra non può valere anche per i Comuni? Nessuno contesta l’interpretazione dell’art. 43 del Codice Civile; non si tratta solo di disquisire sul significato da dare alle parole domicilio, residenza, dimora abituale, possesso, ecc., quanto di riconoscere che se un Cittadino acquista una casa per adibirla ad abitazione principale, gli si deve dare il tempo materiale per entrarci anche fisicamente proprio per consentire, in sede di controllo, di verificare la veridicità della dichiarazione resa e non essere tassato con l’aliquota più alta nel periodo in cui quella casa la deve imbiancare e poi vi deve traslocare. E questo lo hanno ben recepito i gestori delle varie utenze domestiche.
         Una domanda: come verifica l’Ufficio Tributi la veridicità di quanto asserito dal contribuente se per il solo cambio di indirizzo i Vigili urbani non fanno nessun accertamento? Cosa impedisce al Cittadino di dichiarare una data retroattiva?
 “…il periodo di 18 mesi lasciato a disposizione dalla legge al cittadino per evadere le pratiche di residenza è valevole solo per le agevolazioni fiscali dei tributi erariali non per i tributi locali e che in ogni caso è lasciato alla potestà regolamentare degli enti locali la facoltà di derogare alla legge, o prevedere ulteriori trattamenti agevolati rispetto all’impianto normativo originale fa semplicemente pensare che lo Stato agevola il Cittadino, il Comune no. Io non contesto l’applicazione del tributo, sia che si chiami erariale o locale, ma i criteri della sua applicazione.
         L’avv. Luigi Berri nel suo libro “Dei diritti e dei doveri del Cittadino” edito dal Comune di Milano, a pag.335 scriveva: “Quando una disposizione di presta a due interpretazioni: una favorevole ed una sfavorevole al Cittadino, capuffici, dirigenti pubblici e così via spremono le loro meningi per dare copertura all’interpretazione più penalizzante per il Cittadino”.
           
Dopo alcuni mesi L'ICI venne tolta, dopo alcuni anni è arrivata l'IMU, ora... 

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