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mercoledì 15 gennaio 2014

IL COGNOME DELLA MADRE AI FIGLI



(da “La Costituzione comoda” di Alberto Bertuzzi)


“Venerdì 30 giugno 1980 la trasmissione sulla seconda rete di “L’Altra campana, la vostra opinione del venerdì”, condotta da Enzo Tortora, la signora Cinzia Benati di Cento dal pubblico di questa rubrica così all’incirca disse:
"Ma vi par giusto che ancor oggi, dopo tanti proclami di uguaglianza della donna rispetto all’uomo, contenuti anche nella nostra Costituzione, i figli debbano portare sempre soltanto il cognome del padre?
E non siamo noi donne soprattutto a crescere i figli nel nostro seno e metterli alla luce, soffrendo e talvolta persino rischiando la vita?
Perché dunque privare questi nostri figli del cognome di chi li ha messi al mondo?”


In effetti, a decidere sul proprio cognome, dovrebbero in definitiva essere gli interessati e cioè i figli, più dei rispettivi genitori. Ed infatti, avendo due figli, quando essi ebbero raggiunta l’età maggiore ho loro chiesto se avrebbero gradito unire al mio anche il cognome della madre. E con il loro gradimento in data 19 luglio 1971 ottenni il seguente decreto.


“Il Presidente della Repubblica

Vista la richiesta avanzata dalle persone sotto indicate:

visti gli artt. 153 e seguenti del R. Decreto 9 luglio 1939, n. 1238, per l’ordinamento dello stato civile;

sulla proposta del Guardasigilli, ministro segretario di Stato per la Grazia e Giustizia;

decreta:

Bertuzzi Massimo, nato a Valmadrera il 26 agosto 1944 e Bertuzzi Maria Paola, nata a Milano il 13 settembre 1947, entrambi residenti a Milano, sono autorizzati ad aggiungere al proprio cognome quello “Borgognoni”.

Il presente decreto, a cura dei richiedenti, sarà annotato in calce all’atto di nascita delle persone sopra menzionate e trascritto nei registri in corso delle nascite del comune.

Il Guardasigilli, ministro segretario di Stato per la Grazia e Giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto (firmato Giuseppe Saragat e controfirmato da Emilio Colombo).”.


Nella giurisprudenza della Corte Costituzionale relativa all’art. 29 è agevole ravvisare una linea di netta evoluzione, infatti il principio dell’uguaglianza fra i coniugi può superare l’arretratezza tradizionale del comportamento maschilista, solo con il coraggioso e costante esercizio di comportamenti anticonformisti.”