Art. 47 della Costituzione Italiana: La
Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme. Favorisce
l’accesso del risparmio popolare, alla proprietà dell’abitazione….
Il
signor Bianchi ha risparmiato: vacanze in campeggio, niente rinnovo del
guardaroba tutti gli anni, spesa al discount, ha smesso di fumare… e si è
acquistato una casa. Su quella casa, frutto dei suoi risparmi, tutelati dalla
Costituzione, il signor Bianchi deve pagare le tasse.
Il
signor Rossi non ha una casa di proprietà, passa le vacanze in albergo e si
gode la vita. Il signor Rossi non ha… risparmi tassabili.
Qualcuno
mi spiega come leggere l’art. 47 della Costituzione Italiana?
A mio avviso le tasse sulla casa
(IMU, ICI) sono incostituzionali in quanto colpiscono il patrimonio (risparmio)
e non il reddito.
Quella
che segue è una lettera che avevo inviato al Difensore civico del mio Comune
sui criteri di applicazione dell’ICI, ma che attualmente sono applicati anche
per l’IMU. A parole, tutti mi davano ragione.
“Il giorno 15 luglio 2004 consegnavo all’Ufficio
Tributi del mio comune il modulo di variazione ICI avendo acquistato un
appartamento da adibire ad abitazione principale.Contestualmente chiedevo il
conteggio della quota di pagamento a mio carico per il secondo semestre 2004:
mi risposero che avevo tempo fino al 20 dicembre per perfezionare la pratica. Essendo già residente e dovendo
denunciare all’anagrafe il solo cambio di indirizzo, mi comunicano che
l’operazione avrebbe avuto effetto immediato, dietro una mia semplice
dichiarazione verbale. Nessuna verifica da parte dei Vigili Urbani. E’ il
10.8.2004. Il 29 novembre all’Ufficio Tributi mi informano che,
non avendo fatto contestualmente al rogito anche il cambio di indirizzo, per il
mese di luglio l’aliquota applicata sarebbe stata quella ordinaria del sette
per mille, nessuna agevolazione, nessuna detrazione. In quel mese
l’appartamento non era considerato abitazione principale avendo dichiarato il
cambio di indirizzo il 10 agosto.
Alla stipula del rogito, per usufruire delle
agevolazioni fiscali si deve dichiarare:
- di voler
stabilire entro 18 mesi la propria residenza nel Comune dove è ubicato
l’immobile oggetto dell’atto,
-
di non possedere
altro fabbricato idoneo ad abitazione,
-
di voler adibire
a propria abitazione principale l’unità abitativa acquistata.
Anche nella stipula dei contratti delle varie utenze
domestiche si concede un termine di 60 giorni per regolarizzare gli eventuali
trasferimenti e non perdere le agevolazioni.
Perché quanto sopra non può valere
anche per i Comuni? Nessuno contesta l’interpretazione dell’art. 43 del Codice
Civile; non si tratta solo di disquisire sul significato da dare alle parole
domicilio, residenza, dimora abituale, possesso, ecc., quanto di riconoscere
che se un Cittadino acquista una casa per adibirla ad abitazione principale,
gli si deve dare il tempo materiale per entrarci anche fisicamente proprio per
consentire, in sede di controllo, di verificare la veridicità della
dichiarazione resa e non essere tassato con l’aliquota più alta nel periodo in
cui quella casa la deve imbiancare e poi vi deve traslocare. E questo lo hanno
ben recepito i gestori delle varie utenze domestiche.
Una domanda: come verifica l’Ufficio
Tributi la veridicità di quanto asserito dal contribuente se per il solo cambio
di indirizzo i Vigili urbani non fanno nessun accertamento? Cosa impedisce al
Cittadino di dichiarare una data retroattiva?
“…il periodo di 18 mesi lasciato a
disposizione dalla legge al cittadino per evadere le pratiche di residenza è
valevole solo per le agevolazioni fiscali dei tributi erariali non per i
tributi locali e che in ogni caso è lasciato alla potestà regolamentare degli
enti locali la facoltà di derogare alla legge, o prevedere ulteriori trattamenti
agevolati rispetto all’impianto normativo originale” fa
semplicemente pensare che lo Stato agevola il Cittadino, il Comune no.
Io non contesto l’applicazione del tributo, sia che si chiami erariale
o locale, ma i criteri della sua applicazione.
L’avv. Luigi Berri nel suo libro “Dei
diritti e dei doveri del Cittadino” edito dal Comune di Milano, a pag.335
scriveva: “Quando una disposizione di presta a due interpretazioni: una
favorevole ed una sfavorevole al Cittadino, capuffici, dirigenti pubblici e
così via spremono le loro meningi per dare copertura all’interpretazione più
penalizzante per il Cittadino”. “
Dopo alcuni mesi L'ICI venne tolta, dopo alcuni anni è arrivata l'IMU, ora...